STATUTO DELLA SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LOCARNO E DINTORNI
A) DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE e SEDE
Con la denominazione "Società Veterani Pompieri Locarno e Dintorni" si è costituita
nel 1948, una società, retta dal presente Statuto e dagli articoli 60 e seguenti del CC.
La Società è apartitica ed aconfessionale.
La sua sede è a Locarno e la sua durata è illimitata.
ARTICOLO 2
SCOPO SOCIALE
a) La Società ha lo scopo di infondere e mantenere lo spirito di collegialità, la concordia,
la camerateria e la solidarietà tra i Veterani Pompieri locali, delle altre Società
consorelle del Cantone, della Confederazione come pure con i colleghi all'estero.
b) Stabilire contatti con le Autorità, con Enti, con Società e con i Pompieri attivi.
ARTICOLO 3
VESSILLO
La Società ha in dotazione un proprio vessillo raffigurante la dominazione sociale.
Lo stesso dovrà presenziare a tutte le manifestazioni ufficiali, alle onoranze funebri
dei soci Veterani Pompieri ed a eventuali altre richieste.
Il vessillo è depositato presso la Caserma dei Civici Pompieri di Locarno.
ARTICOLO 4
RESPONSABILITA'
La Società risponde delle sue obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio sociale.
È perciò esclusa ogni responsabilità dei soci e degli organi della Società
ARTICOLO 5
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale si fonda :
a) sugli averi della Società.
b) sugli introiti derivanti dall'esercizio dello scopo sociale.
c) sulle quote sociali annue.
d) sui contributi di varia natura e sulle eventuali donazioni.
ARTICOLO 6
QUOTE SOCIALI ANNUE
La quota sociale annua, decisa dall'assemblea generale del 12 aprile 2006, è fissata a
Fr. 20.00 per singolo Socio e Fr. 40.00 per le coppie.
I Soci onorari ed i Soci che si trovano degenti nelle Case per anziani sono esenti dal
pagamento della tassa.
B) ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 7
ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale dei soci è l'organo superiore della Società.
ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE
a) Assemblea generale ordinaria
L'assemblea generale ordinaria si riunisce su convocazione del Comitato una volta
all'anno, al più tardi entro la fine di maggio.
b) Modalità della convocazione
L'assemblea generale è convocata almeno due settimane prima della data di riunione
mediante comunicazione ai soci.
Le trattande saranno menzionate nella convocazione.
Le proposte di modifica degli articoli dello statuto devono essere depositate per esame
presso il Comitato della Società e ne verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Nessuna decisione può essere presa validamente senza che la relativa trattanda sia
stata portata all'ordine del giorno.
Eccezione fatta per la decisione relativa alla convocazione di un'assemblea generale
straordinaria.
Non è invece necessario di preannunciare proposte sulle quali non verrà esperita una
votazione.
c) Assemblea generale straordinaria
L'assemblea generale straordinaria è convocata :
- quando il Comitato la ritiene utile.
- su istanza motivata e firmata da almeno un 1/3 (un terzo) dei soci.
- su richiesta della commissione di revisione.
L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata entro i 30 (trenta) giorni
seguenti la richiesta.
ARTICOLO 9
COMPETENZE
L'assemblea generale ha il diritto indelegabile di :
- nominare due scrutatori
- definire il sistema di voto per ogni trattanda
- approvare o modificare l'ordine del giorno
- adottare o modificare gli articoli dello statuto
- approvare il verbale dell'ultima assemblea
- approvare o rigettare la relazione presidenziale
- approvare o rigettare la relazione finanziaria (cassiere e revisori dei conti)
- fissare la quota sociale
- nominare il presidente del giorno per le nomine statutarie
- nominare il presidente ed i membri del Comitato
- nominare i 2 revisori ed un supplente
- decidere l'ammissione e l'esclusione dei soci
- ratificare la sostituzione di un membro di Comitato
- nominare una commissione ad hoc
ARTICOLO 10
FUNZIONAMENTO
L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Comitato.
Qualora si procedesse alle nomine statutarie, dal presidente del giorno eletto della
stessa assemblea
Il segretario cura la redazione del verbale, ove menzionerà le decisioni prese ed
eventuali nomine, come pure le dichiarazioni di cui i soci chiedono l'annotazione.
Il verbale, destinato per l'archivio, dopo la relativa lettura, deve essere firmato dal
presidente e dal segretario.
ARTICOLO 11
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Hanno diritto di partecipazione ed al voto alle assemblee ordinarie e straordinarie :
- i soci onorari e i soci esonerati dal pagamento della tassa
- i soci che sono in regola con il pagamento della tassa annua.
ARTICOLO 12
QUORUM
Per essere valida, l'assemblea deve raggiungere il quorum di 1/10 (un decimo) dei soci.
Qualora non si raggiungesse il quorum, l'assemblea sarà posticipata di un quarto d'ora e
a quel momento potrà deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.
ARTICOLO 13
COMITATO
Il Comitato si compone da 5 a 9 membri e restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni.
Gli stessi sono rieleggibili.
Il comitato distribuisce le cariche nel suo seno. Lo stesso è convocato dal Presidente
quando gli affari lo esigono, tuttavia almeno una volta all' anno.
Ciascuno dei membri può chiedere la convocazione del Comitato e la relativa seduta
deve avvenire nei successivi 20 giorni dalla richiesta.
ARTICOLO 14
FUNZIONAMENTO
Il Comitato può validamente deliberare allorquando siano presenti almeno 3 membri.
Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.
Le decisioni del Comitato devono essere verbalizzate ed il verbale deve essere letto
ed approvato e prima di essere archiviato firmato dal Presidente e dal segretario.
COMPETENZE
Il Comitato ha i seguenti compiti :
- nomina del Vice Presidente
- nomina del segretario (compatibile con la nomina di cassiere)
- determina il diritto di firma tra il Presidente ed il segretario / cassiere
- organizza le attività atte al promovimento del fine sociale e finanziario
- gestisce il patrimonio sociale
- convoca l'assemblea ordinaria o straordimaria
- propone all'assemblea la nomina dei soci onorari
ARTICOLO 15
COMPOSIZIONE UFFICIO DI REVISIONE
REVISORI
L'assemblea nomina i due revisori ed un supplente.
I revisori non possono essere designati fra i membri del Comitato.
Gli stessi restano in carica un anno e sono rieleggibili.
COMPETENZE
La commissione di revisione controlla che la gestione contabile sia tenuta in modo
corretto e corredata dai documenti giustificativi e che l'attività della Società sia
conforme allo statuto ed alle disposizione delle leggi vigenti.
Presenta un rapporto all' assemblea generale ordinaria sulla situazione finanziaria e
sui conti presentati.
Una copia di detto rapporto deve essere consegnato al Comitato al più tardi prima
dell' inizio dell' assemblea.
CHIUSURA CONTI
L'esercizio annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
C) FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 16
QUALITA' DEL SOCIO
La Società è costituita da soci attivi, soci onorari e soci simpatizzanti.
a) soci attivi :
A soci attivi sono ammessi tutte quelle persone che in confornità del presente statuto
intendono promuovere e sostenere gli interessi della Società.
In particolare tutti gli ex pompieri.
b) soci onorari :
L' assemblea generale può, su segnalazione del Comitato, concedere il titolo di socio
onorario a persone ritenute particolarmente meritevoli per il loro impegno nell'ambito
della Società.
I soci onorari, oltre all'esenzione del pagamento della tassa annua, possono parteci-
pare a determinate riunioni del Comitato.
c) simpatizzanti :
Possono essere soci simpatizzanti tutte quelle persone che non essendo degli ex pompieri,
hanno delle sinergie con la nostra Società, come pure le persone che appartengono al nucleo
familiare del socio attivo. (consorte, figli ecc.)
ARTICOLO 17
DOVERI DI SOCIO
Tutti i soci sono tenuti e seguire e rispettare le direttive ed i regolamenti emanati dal
Comitato e dagli organi competenti della Società.
Essi sono parimenti tenuti ad adempiere agli obblighi del presente statuto.
ARTICOLO 18
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
a) dimissioni :
Le dimissioni dei soci devono avvenire mediante dichiarazione scritta.
b) esclusione :
Se un socio dovesse mancare gravemente ai suoi obblighi o con il suo comportamento
compromettere la reputazione della Società, l'assemblea potrà escluderlo dalla stessa.
L'esclusione può essere pronunciata senza indicazione del motivo. (art.72 CC)
Il socio che per 2 (due) anni consecutivi non effettua il pagamento della tassa sociale
viene automaticamente escluso dalla Società.
ARTICOLO 19
ONOREFICENZE
Ai soci attivi verrà consegnata un 'onorificenza dopo 10 anni di attività ininterrotta nel
Comitato ed a ogni scadenza quinquennale.
D) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 20
SCIOGLIMENTO
Ridotta la Società a 10 (dieci) soci, lo scioglimento della Società potrà essere
pronunciato dall'assemblea generale straordinaria, convocata appositamente con una
sola trattanda all'ordine del giorno.
Sono espressamente riservati gli articoli 77 e 78 del CC.
Il patrimonio sociale (compreso il vessillo) dovrà essere consegnato al Comando dei
Civici Pompieri di Locarno, il quale lo terrà a disposizione di ogni eventuale Società
che dovesse sorgere con lo stesso nome e lo stesso scopo sociale.
Se durante il termine di 6 (sei) anni non venisse ricostituita una Società che abbia
stessi scopi di quella sciolta, la somma sarà devoluta in beneficenza.
Il presente statuto è stato modificato ed approvato dall' assemblea generale dei soci
del 25 maggio 1997, annulla e sostituisce tutti i precedenti
SOCIETÀ VETERANI POMPIERI
LOCARNO e DINTORNI
Il Presidente Il Segretario
A. Fantone M. Quadri